TRIBUNALE DI VICENZA

 

Il Tribunale di Vicenza, sezione feriale, riunito in camera di consiglio e composto da Signor Magistrati:

dott. Giuseppe Bozza                            Presidente

dott. Valeria Zancan                             Giudice rel.

dott. Massimiliano De Giovanni Giudice

sul reclamo ex art. 669 terdecies cpc promosso da Stair Sainty Guy, assistito dagli avv.ti M. Gatti del foro di Casale Monferrato e S. Russo di Vicenza:

contro

Poidimani S.A.R. Dom Rosario assistito dagli avv.ti G. Parmeggiani del foro di Padova e I. Magaraggia di Vicenza;

in punto: reclamo ex art. 669 terdecies cpc contro l’ordinanza del Tribunale di Vicenza del 4.06.04

ha emesso la seguente

ORDINANZA

letto il reclamo depositato in data 24.06.04 da Stair Sainty Guy;

letta la comparsa di costituzione e risposta per il resistente depositata il 20.07.04; convocate le parti;

sciogliendo la riserva assunto all’udienza del 20.07.04;

premesso che:

- Con atto di citazione notificato il 29.12.03 Poidimani Dom Rosario ha convenuto in giudizio Stair Sainty Guy per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cc al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del carattere diffamatorio di un articolo diffuso dal convenuto via internet;

- In data 2.02.04 l’attore Poidimani, in corso di causa, ma prima dell’udienza di prima comparizione delle parti, ha depositato ricorso ex art. 700 cpc diretto ad ottenere la chiusura del sito internet www.chivalricorders.org o quantomeno l’eliminazione da detto sito delle pagine di asserito contenuto diffamatorio e l’inibizione per il futuro di pubblicare e divulgare lo scritto oggetto di causa;

- In data 4.06.04, in accoglimento della richiesta formulata in via subordinata nel ricorso cautelare, è stato ordinato al convenuto Stair Sainty Guy “Di provvedere alla eliminazione del sito web www.chivalricorders.org delle frasi dell’articolo titolato “A bref response to statements made by the supporters of the late Maria Pia de Saxe-Coburg-Bragance” come riportate a pag. 7 e seguente in carattere corsivo della narrativa e di astenersi per il futuro dal pubblicare e/o divulgare in ogni modo e forme tali frasi”.

- Con il reclamo in esame depositato il 24.06.04 si chiede la revoca del citato provvedimento in dato 4.06.04 depositato il 7.06,04 a sostegno della quale vengono dedotti tre motivi di inammissibilità del ricorso ex art. 700 cpc e conseguentemente di illegittimità del provvedimento di accoglimento dello stesso e precisamente:

a) Inammissibilità per mancanza nella domanda cautelare proposta in corso di causa, del carattere anticipatorio dell’eventuale accoglimento della domanda di merito atteso che il sig. Poidimani nell’atto di citazione ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 cc e non quella diretta ad ottenere l’eliminazione dal sito internet delle affermazioni diffamatorie;

b) Inammissibilità per difetto di giurisdizione del Giudice italiano essendo il reclamante (convenuto nel ricorso cautelare) cittadino statunitense, residente all’estero, non domiciliato in Italia e non rivestendo le affermazioni contenute nella nota 22.10.02 (doc. 11 fasc. attoreo) significato di accettazione della giurisdizione italiana;

c) Inammissibilità per incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza in quanto, a voler ritenere che Stair Sainty Guy abbia accettato la giurisdizione italiana, nella nota 22.10.02 richiamata al precedente punto b) il convenuto nel ricorso ex art. 700 cpc avrebbe eletto domicilio nella circoscrizione dei Tribunale di Casale Monferrato, nella circoscrizione di tale tribunale si troverebbe il server sul quale sono state caricate le pagine concernenti le dichiarazioni diffamatorie; non potrebbero adattarsi alla fattispecie i principi di diritto formulati in Cass. n. 6591/2002 e richiamati nel provvedimento impugnato - che individuano il foro competente nel luogo dei domicilio del soggetto offeso - perché il danno prospettato dal Poidimani nell’atto di citazione rientra nella figura del “danno evento” derivante dalla lesione della reputazione personale mentre la perdita patrimoniale derivata dalla affermata lesione della reputazione (danno conseguenza) sarebbe sfornita di ogni prova;

- Il provvedimento impugnato viene altresì censurato nel merito per la carenza del fumus boni iuris relativamente al prospettato carattere diffamatorio dello scritto divulgato via internet e ciò perché;

a) la traduzione del testo redatto in lingua inglese prodotta in atti non sarebbe “giurata” e dunque non potrebbe essere valorizzata ai fini della decisione;

b) le espressioni utilizzate nell’articolo oggetto del ricorso non rivestirebbero carattere offensivo;

c) le censure sul comportamento del Poidimani contenute nello scritto divulgato via internet, quand’anche idonee a screditare l’immagine del Poidimani, sarebbero legittimate dall’esercizio da parte dell’odierno reclamante del diritto di critica consentito in quanto diretto a soddisfare finalità di pubblico interesse e cioè a mettere in guardia eventuali aspiranti ad onorificenze e titoli nobiliari dai rischi di condurre trattative con il resistente.

- Il reclamato Poidimani Dom Rosario nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.07.04 ha contrastato i motivi del reclamo con le seguenti argomentazioni,

a) sull’inammissibilità del ricorso ex art, 700 cpc perché non anticipatorio della richiesta pronuncia di merito, il resistente ha eccepito l’inammissibilità dell’eccezione perché non svolta nella precedente fase cautelare e comunque la sua infondatezza perché la richiesta cautelare di inibitoria sarebbe strumentale rispetto all’azione risarcitoria perché avente la funzione di impedire che il diritto di cui si chiede la tutela subisca nelle more un pregiudizio irreparabile;

b) sull’inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione il resistente ha segnalato la mancata prova della nazionalità straniera del reclamante e della sua residenza all’estero nonché l’accettazione da parte di Stair Sainty Guy della giurisdizione italiana;

c) sull’eccezione di incompetenza territoriale il resistente ha richiamato le tesi fatte proprie dal giudicante nell’ordinanza impugnata:

d) sulla carenza del fumus boni juris il resistente ha contestato le argomentazioni di merito avversarie e ha depositato le traduzioni asseverate dei testi originariamente prodotti in lingua inglese fra i quali l’articolo diffuso via internet in contestazione.

- All’udienza fissata per l’esame del reclamo, le parti si sono riportato al contenuto degli arti depositati;

Tutto ciò premesso, il Tribunale OSSERVA:

1) Sulle questioni di giurisdizione italiana e di competenza territoriale.

Ritiene il Tribunale che le questioni pregiudiziali relative alla sussistenza della giurisdizione italiana e della competenza territoriale del Tribunale di Vicenza debbano essere decise nella causa di merito promossa da Poidimani Rosario e non nell’ambito del procedimento cautelare.

Nella fase cautelare esse dovranno essere esaminate, solo incidentalmente e il relativo giudizio, necessariamente sommario e svolto allo stato degli atti, sarà necessario al fine di verificare la sussistenza del “fumus boni juris” della pretesa in relazione alla quale la cautela è richiesta; ciò in quanto, qualora le questioni pregiudiziali apparissero fondate, esse potrebbero giustificare una decisione di rigetto del ricorso cautelare per la mancanza del presupposto del “fumus” senza al contempo vincolare il Giudice della causa pregiudicata alla definitiva decisione sulle questioni di rito.

In tale prospettiva, reputa il Collegio che, allo stato degli atti, non sussista il difetto di giurisdizione italiana o di competenza del Tribunale di Vicenza.

Può infatti ritenersi incontroverso che l’odierno reclamante, convenuto nel ricorso ex art. 700 cpc. è soggetto residente all’estero (New York) dato che lo stesso resistente Poidimani ha indicato nell’atto di citazione la residenza statunitense del convenuto.

Ancorché si presuma, in mancanza di diversi riscontri, che nel luogo di residenza sia ubicato anche il domicilio di Stair Sainty Guy, pare al Collegio che il reclamante, con la dichiarazione 22.10.02 (doc. 9 fasc. cautelare la cui traduzione asseverata è stata prodotta sub doc. 27 e 29 fasc. cautelare) abbia inteso eleggere domicilio in Italia ai sensi dell’art. 47 cc e che tale intendimento sia stato confermato in data 28.10.02 (doc. 11 fasc. cautelare) con l’indicazione completa del domicilio eletto.

Consegue l’applicabilità dell’art. 3, comma 1 della legge n. 218/95 che dispone che: “la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto é “domiciliato” .. in Italia …”.

La ritenuta sussistenza della domiciliazione del convenuto in Italia assorbe l’altra questione relativa alla sussistenza della giurisdizione italiana a norma dell’art. 3, 2° comma L. 218/1995, prima o seconda parte in merito alla quale sembra comunque al Collegio che siano condivisibili le tesi formulate in atti a sostegno della sussistenza della giurisdizione italiana anche secondo le norme del diritto internazionale privato. Tali norme, infatti, comunque interpretate, consentono di citare il convenuto davanti al Giudice del luogo in cui l’evento dannoso é avvenuto e dunque sia che tale luogo venga riferito a quello in cui si trova il server che ha caricato l’articolo come pretende il reclamante sia che ricomprenda il luogo in cui sono state risentite le conseguenze dannose della pubblicazione, come indicato dal reclamato e nel provvedimento impugnato, tali luoghi si collocano comunque in Italia.

Analogamente, con riferimento alle sollevate questioni di competenza territoriale, nella presente sede cautelare non si ritiene necessario commentare l’evoluzione giurisprudenziale in materia di foro competente in materia risarcitoria per i danni conseguenti alla diffamazione realizzata on line e/o opinare sull’iter logico seguito nel provvedimento impugnato per affermare la competenza del Tribunale di Vicenza, apparendo sufficiente evidenziare che i principi di diritto formulati nella sentenza della Suprema Corte n. 6591/2002 e condivisi nel provvedimento impugnato rendono “prima facie” sufficientemente fondato il diritto fatto valere in giudizio sotto il profilo dell’incompetenza del giudice adito.

2) Carattere strumentale e anticipatorio della sentenza di merito.

Il provvedimento impugnato è censurato dal reclamante perché mancherebbe la correlazione tra la domando di merito promossa (risarcimento del danno patrimoniale e morale derivante da illecito) e la richiesta cautelare (eliminazione dal sito Internet degli scritti diffamatori).

Il motivo di reclamo non si ritiene fondato.

In via generale, non è vero che il provvedimento d’urgenza, emesso allo scopo di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, debba necessariamente anticipare il contenuto della medesima, Al contrario il carattere atipico dei provvedimenti contemplati dall’art. 700 cpc consente di adottare i rimedi ritenuti più idonei, secondo le circostanze, a garantire il diritto fatto valere e l’effetto ancipatorio della sentenza di merito è solo uno dei rimedi, da parte della giurisprudenza anche osteggiato, diretti ad assicurare la tutela interdettale.

Nella fattispecie controversa poi la denunciata diffamazione realizzata via internet, ove fosse effettivamente sussistente, perdurando nel tempo, sarebbe suscettibile di cagionare continui danni alla vittima della diffamazione andando ad aggravare la lesione al diritto alla reputazione per la cui tutela è stata promossa la causa di merito. Dunque, al fine di salvaguardare il diritto azionato dal danneggiato e di non aggravare nel tempo il pregiudizio, la richiesta inibitoria appare lo strumento più efficace da azionare in via d’urgenza.

3) Contestazioni sulla documentazione prodotta in lingua inglese.

La sollevata questione sulla possibilità di valutare il carattere diffamatorio dello scritto in contestazione, prodotto solo in lingua inglese è superata dall’avvenuto deposito, in sede di reclamo, delle traduzioni asseverate in italiano dei documenti originariamente prodotti solo in lingua inglese.

Né si pone un problema di utilizzabilità di tali atti posto che, ad avviso del Collegio, le traduzioni asseverate costituiscono un’integrazione della documentazione in precedenza prodotta e non nuova produzione documentale utilizzata per prospettare fatti diversi da quelli dedotti nel giudizio cautelare di prime cure; anzi l’articolo tradotto (doc. 27) consente di meglio apprezzare lo stile espositivo e il contenuto dello scritto oggetto di censura nel suo insieme e non limitando il giudizio alle sole parti che erano state riportate in atto di citazione con la traduzione in italiano.

4) Fumus Boni Juris.

Per quanto concerne infine il carattere diffamatorio dell’articolo diffuso via internet dall’odierno reclamante, ritiene il Collegio che la valutazione richiesta al Tribunale vada condotta esaminando in modo unitario l’intero articolo inserito nel sito di Stair Sainty Guy e non limitando l’esame a singole frasi o parole espunte dal contesto generale.

Si osserva in proposito che la parte centrale dell’articolo composta dei paragrafi numerati da 1 a 32 in cui viene ripercorsa la ricerca storica condotta dal reclamante in merito alla successione alla Corona del Portogallo non e censurata da Poidimani Rosario che neppure vi viene mai nominato.

Le critiche si appuntano su una frase della “introduzione” dell’articolo e sui paragrafi finali dello scritto, numerati dal n. 36 al n. 42, che rappresentano una minima parte dello testo diffuso e che, sulla base delle premesse contenute nella parte non censurate del testo, enunciano, come corollario, la conclusione che il sig. Rosario Poidimani non ha titolo per considerarsi quale pretendente al trono di Portogallo.

A prescindere dalla veridicità della tesi diffusa via internet e dalla serietà o meno della ricerca storica condotta dal suo divulgatore, l’articolo apparso sul sito del reclamante non ha, ad avviso del Collegio, carattere diffamatorio.

I principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa indicano, quale limite insuperabile perché la critica storica non travalichi in offesa personale al soggetto oggetto della critica, quello della continenza espressiva e dell’aggressione ingiustificata alla persona.

Continenza formale è quella per cui l’esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente. Bisogna anche considerare che le espressioni o le immagini adoperate nella narrazione dei fatti non si possono fondare su parametri universali e sicché la continenza formale deve essere verificata in stretta aderenza al contesto nel quale deve operare.

Può anche accadere, peraltro, che la esposizione di fatti determinati (cronaca) sia resa insieme alle opinioni (critica) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica.

In questi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale allo stesso tempo) non può essere condotta attraverso i soli criteri formali prima indicati, ma si attenua per lasciare spazio all’interpretazione soggettiva dei fatti che sono rappresentati e per svolgere le censure che in generale si vogliono esprimere (Cass. 7628/2002).

La critica dell’altrui operato, per essere lecita, deve quindi essere esercitata tramite esposizione di fatti effettuate in modo misurato e pertinente e, qualora la critica sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essa non devo risolversi in un attacco personale, ma deve essere giustificata dall’interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto di critica (Cass. N. 7628/2002; n. 3477/2000).

L’articolo oggetto di esame, per quanto concerne la correttezza formale dell’esposizione, non sembra abbia usato un linguaggio di carattere offensivo: i termini censurati ed evidenziati in neretto nell’atto di citazione sono vocaboli di uso comune, non volgari in quanto tali, usati in un contesto appropriato e che non denotano acrimonia personale nei confronti del soggetto criticato.

Il termine “idiota” usato al paragrafo 37 non è un epiteto riferito al Poidimani, ma piuttosto a soggetti terzi che l’autore dello scritto considera degli “sprovveduti” perché propensi a credere alle rivendicazioni del resistente che, secondo la tesi del reclamante, sono in modo evidente e palese infondate. Per tale ragione anche l’uso di un vocabolo non proprio pertinente, nel contesto complessivo e tenuto conto che l’intento dell’autore é quello di censurare il comportamento del Poidimani, non sembra aver superato il limite di pertinenza, cosi come indicato dalla giurisprudenza.

Quanto al tono complessivo dell’articolo che nel provvedimento impugnato è definito come “volutamente insinuante, allusivo, ambiguo e suggestionante” pare al Collegio che quei pochi paragrafi che espressamente fanno riferimento al Poidimani, lungi dall’essere allusivi, sono al contrario estremamente chiari, pur se espressi in tono ironico, nell’affermare che le informazioni fornite da Poidimani su altro sito internet sono non veritiere e ingannevoli e che i titoli nobiliari di cui lo stesso si fregia non sono riconosciuti dalle associazioni nobiliari europee.

Che ciò sia vero a meno non è questione rilevante ai fini di affermare il contenuto diffamatorio dello scritto che rappresenta divulgazione di una tesi corrispondente alla libera affermazione del pensiero del sig. Stair Saint Guy, costituzionalmente garantita.

Le conclusioni derivanti dalle ricerche storiche riportate nel testo in esame sono sicuramente frutto di una interpretazione soggettiva dell’autore, che può essere o meno condivisa, ma che, quando sia espressa senza travalicare i limiti di continenza espressiva non può essere vietata.

Poiché non vi é dubbio che il contenuto dell’articolo comporti un discredito alla credibilità della persona criticata, ai fini di valutare la fondatezza della pretesa risarcitoria azionata, appare necessario contemperare gli opposti interessi della salvaguardia della reputazione del Poidimani da un lato e della libera manifestazione del diritto di critica della controparte.

Siffatto bilanciamento, secondo la giurisprudenza di legittimità è ravvisabile nella “pertinenza della critica all’interesse pubblico, cioè nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto di critica”.

Nella specie pare al Collegio che sussista un interesse pubblico ad essere informati sulle vicende riguardanti la persona del resistente.

Dal punto di vista oggettivo la questione relativa alle vicende dinastiche dei Reali del Portogallo è argomento di interesse storico e culturale che giustifica una discussione pubblica e la divulgazione delle diverse opinioni in proposito.

Se poi il pretendente al trono del Portogallo ritiene che l’articolo censurato sia idoneo a danneggiare la propria attività di intermediatore finanziario - come si evince dal contenuto del ricorso ex art. 700 cpc - ciò lascia presumere che la pretesa acquisizione di titoli nobiliari sia indicata quale credenziale di affidabilità commerciale il che, anche dal punto di vista soggettivo, conferisce rilevanza pubblica alla questione trattata perché diretta non solo a quella ristretta cerchia di persone interessata alle vicende dinastiche delle Case Reali, ma più in generale a chi voglia assumere informazioni su chi si presenta come intermediario in affari fondando la propria credibilità anche su conoscenze altolocate e diritti alla successione reale.

Ritiene in conclusione il Collegio che, sulla base degli atti, non appaia sufficientemente comprovato il carattere diffamatorio dell’articolo intitolato “A Brief risponde to statements made by the supporters of the late Maria Pia De Saxe-Coburg-Braganca, her grandson Carlos Miguel Berrocal y Blais and her alleged cognete; Rosario Poidimani in respect of their claims to the throne of Portugal,” pubblicato sul sito internet www.chivalricorders.org e dunque che la richiesta cautela non possa essere accolta per la carenza dei “fumus boni juris” del diritto al risarcimento del danno azionato nella causa di merito.

Il provvedimento reclamato va pertanto revocato.

Sulle spese del presente reclamo verrà disposto nei giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, visto l’art. 669 terdecies cpc, in accoglimento del reclamo depositato in data 24.06.04 da Stair Sainty Guy, REVOCA il provvedimento ex art. 700 cpc del 4.06.04 emesso dal tribunale di Vicenza nella causa n. 8304/2003 RG e oggetto del presente reclamo.

Spese al definitivo.

Così deciso in Vicenza il 5.08.04

 

IL PRESIDENTE

Dott. GIUSEPPE BOZZA

 

IL CANCELLIERE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

IL CANCELLIERE

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