TRIBUNALE
DI VICENZA
Il
Tribunale di Vicenza, sezione feriale, riunito in camera di consiglio e composto
da Signor Magistrati:
dott.
Giuseppe Bozza
Presidente
dott.
Valeria Zancan
Giudice rel.
dott.
Massimiliano De Giovanni Giudice
sul reclamo ex art. 669 terdecies cpc promosso da Stair Sainty Guy, assistito dagli avv.ti M. Gatti del foro di Casale Monferrato e S. Russo di Vicenza:
contro
Poidimani
S.A.R. Dom Rosario assistito dagli avv.ti G. Parmeggiani del foro di Padova e I.
Magaraggia di Vicenza;
in
punto: reclamo ex art. 669 terdecies cpc contro l’ordinanza del Tribunale di
Vicenza del 4.06.04
ha emesso la seguente
ORDINANZA
letto
il reclamo depositato in data 24.06.04 da Stair Sainty Guy;
letta
la comparsa di costituzione e risposta per il resistente depositata il 20.07.04;
convocate le parti;
sciogliendo la riserva assunto all’udienza del 20.07.04;
premesso che:
-
Con atto di citazione notificato il 29.12.03 Poidimani Dom Rosario ha convenuto
in giudizio Stair Sainty Guy per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2043
e 2059 cc al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del carattere
diffamatorio di un articolo diffuso dal convenuto via internet;
-
In data 2.02.04 l’attore Poidimani, in corso di causa, ma prima dell’udienza
di prima comparizione delle parti, ha depositato ricorso ex art. 700 cpc diretto
ad ottenere la chiusura del sito internet www.chivalricorders.org
o quantomeno l’eliminazione da detto sito delle pagine di asserito contenuto
diffamatorio e l’inibizione per il futuro di pubblicare e divulgare lo scritto
oggetto di causa;
-
In data 4.06.04, in accoglimento della richiesta formulata in via subordinata
nel ricorso cautelare, è stato ordinato al convenuto Stair Sainty Guy “Di
provvedere alla eliminazione del sito web www.chivalricorders.org
delle frasi dell’articolo titolato “A bref response to statements made by
the supporters of the late Maria Pia de Saxe-Coburg-Bragance” come riportate a
pag. 7 e seguente in carattere corsivo della narrativa e di astenersi per il
futuro dal pubblicare e/o divulgare in ogni modo e forme tali frasi”.
-
Con il reclamo in esame depositato il 24.06.04 si chiede la revoca del citato
provvedimento in dato 4.06.04 depositato il 7.06,04 a sostegno della quale
vengono dedotti tre motivi di inammissibilità del ricorso ex art. 700
cpc e conseguentemente di illegittimità del provvedimento di accoglimento dello
stesso e precisamente:
a)
Inammissibilità per mancanza nella domanda cautelare proposta in corso di
causa, del carattere anticipatorio dell’eventuale accoglimento della
domanda di merito atteso che il sig. Poidimani nell’atto di citazione ha
chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059
cc e non quella diretta ad ottenere l’eliminazione dal sito internet delle
affermazioni diffamatorie;
b)
Inammissibilità per difetto di giurisdizione del Giudice italiano
essendo il reclamante (convenuto nel ricorso cautelare) cittadino statunitense,
residente all’estero, non domiciliato in Italia e non rivestendo le
affermazioni contenute nella nota 22.10.02 (doc. 11 fasc. attoreo) significato
di accettazione della giurisdizione italiana;
c)
Inammissibilità per incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza
in quanto, a voler ritenere che Stair Sainty Guy abbia accettato la
giurisdizione italiana, nella nota 22.10.02 richiamata al precedente punto b) il
convenuto nel ricorso ex art. 700 cpc avrebbe eletto domicilio nella
circoscrizione dei Tribunale di Casale Monferrato, nella circoscrizione di tale
tribunale si troverebbe il server sul quale sono state caricate le pagine
concernenti le dichiarazioni diffamatorie; non potrebbero adattarsi alla
fattispecie i principi di diritto formulati in Cass. n. 6591/2002 e richiamati
nel provvedimento impugnato - che individuano il foro competente nel luogo dei
domicilio del soggetto offeso - perché il danno prospettato dal Poidimani
nell’atto di citazione rientra nella figura del “danno evento” derivante
dalla lesione della reputazione personale mentre la perdita patrimoniale
derivata dalla affermata lesione della reputazione (danno conseguenza) sarebbe
sfornita di ogni prova;
-
Il provvedimento impugnato viene altresì censurato nel merito per la carenza
del fumus boni iuris relativamente al prospettato carattere diffamatorio
dello scritto divulgato via internet e ciò perché;
a)
la traduzione del testo redatto in lingua inglese prodotta in atti non sarebbe
“giurata” e dunque non potrebbe essere valorizzata ai fini della decisione;
b)
le espressioni utilizzate nell’articolo oggetto del ricorso non rivestirebbero
carattere offensivo;
c)
le censure sul comportamento del Poidimani contenute nello scritto divulgato via
internet, quand’anche idonee a screditare l’immagine del Poidimani,
sarebbero legittimate dall’esercizio da parte dell’odierno reclamante del
diritto di critica consentito in quanto diretto a soddisfare finalità di
pubblico interesse e cioè a mettere in guardia eventuali aspiranti ad
onorificenze e titoli nobiliari dai rischi di condurre trattative con il
resistente.
-
Il reclamato Poidimani Dom Rosario nella comparsa di costituzione e risposta
depositata il 20.07.04 ha contrastato i motivi del reclamo con le seguenti
argomentazioni,
a)
sull’inammissibilità del ricorso ex art, 700 cpc perché non anticipatorio
della richiesta pronuncia di merito, il resistente ha eccepito
l’inammissibilità dell’eccezione perché non svolta nella precedente fase
cautelare e comunque la sua infondatezza perché la richiesta cautelare di
inibitoria sarebbe strumentale rispetto all’azione risarcitoria perché avente
la funzione di impedire che il diritto di cui si chiede la tutela subisca nelle
more un pregiudizio irreparabile;
b)
sull’inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione il resistente
ha segnalato la mancata prova della nazionalità straniera del reclamante e
della sua residenza all’estero nonché l’accettazione da parte di Stair
Sainty Guy della giurisdizione italiana;
c)
sull’eccezione di incompetenza territoriale il resistente ha richiamato le
tesi fatte proprie dal giudicante nell’ordinanza impugnata:
d)
sulla carenza del fumus boni juris il resistente ha contestato le argomentazioni
di merito avversarie e ha depositato le traduzioni asseverate dei testi
originariamente prodotti in lingua inglese fra i quali l’articolo diffuso via
internet in contestazione.
-
All’udienza fissata per l’esame del reclamo, le parti si sono riportato al
contenuto degli arti depositati;
Tutto
ciò premesso, il Tribunale OSSERVA:
1)
Sulle questioni di giurisdizione italiana e di competenza territoriale.
Ritiene
il Tribunale che le questioni pregiudiziali relative alla sussistenza della
giurisdizione italiana e della competenza territoriale del Tribunale di Vicenza
debbano essere decise nella causa di merito promossa da Poidimani Rosario e non
nell’ambito del procedimento cautelare.
Nella
fase cautelare esse dovranno essere esaminate, solo incidentalmente e il
relativo giudizio, necessariamente sommario e svolto allo stato degli atti, sarà
necessario al fine di verificare la sussistenza del “fumus boni juris” della
pretesa in relazione alla quale la cautela è richiesta; ciò in quanto, qualora
le questioni pregiudiziali apparissero fondate, esse potrebbero giustificare una
decisione di rigetto del ricorso cautelare per la mancanza del presupposto del
“fumus” senza al contempo vincolare il Giudice della causa pregiudicata alla
definitiva decisione sulle questioni di rito.
In
tale prospettiva, reputa il Collegio che, allo stato degli atti, non sussista il
difetto di giurisdizione italiana o di competenza del Tribunale di Vicenza.
Può
infatti ritenersi incontroverso che l’odierno reclamante, convenuto nel
ricorso ex art. 700 cpc. è soggetto residente all’estero (New York) dato che
lo stesso resistente Poidimani ha indicato nell’atto di citazione la residenza
statunitense del convenuto.
Ancorché
si presuma, in mancanza di diversi riscontri, che nel luogo di residenza sia
ubicato anche il domicilio di Stair Sainty Guy, pare al Collegio che il
reclamante, con la dichiarazione 22.10.02 (doc. 9 fasc. cautelare la cui
traduzione asseverata è stata prodotta sub doc. 27 e 29 fasc. cautelare) abbia
inteso eleggere domicilio in Italia ai sensi dell’art. 47 cc e che tale
intendimento sia stato confermato in data 28.10.02 (doc. 11 fasc. cautelare) con
l’indicazione completa del domicilio eletto.
Consegue
l’applicabilità dell’art. 3, comma 1 della legge n. 218/95 che dispone che:
“la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto é “domiciliato”
.. in Italia …”.
La
ritenuta sussistenza della domiciliazione del convenuto in Italia assorbe
l’altra questione relativa alla sussistenza della giurisdizione italiana a
norma dell’art. 3, 2° comma L. 218/1995, prima o seconda parte in merito alla
quale sembra comunque al Collegio che siano condivisibili le tesi formulate in
atti a sostegno della sussistenza della giurisdizione italiana anche secondo le
norme del diritto internazionale privato. Tali norme, infatti, comunque
interpretate, consentono di citare il convenuto davanti al Giudice del luogo in
cui l’evento dannoso é avvenuto e dunque sia che tale luogo venga riferito a
quello in cui si trova il server che ha caricato l’articolo come pretende il
reclamante sia che ricomprenda il luogo in cui sono state risentite le
conseguenze dannose della pubblicazione, come indicato dal reclamato e nel
provvedimento impugnato, tali luoghi si collocano comunque in Italia.
Analogamente,
con riferimento alle sollevate questioni di competenza territoriale, nella
presente sede cautelare non si ritiene necessario commentare l’evoluzione
giurisprudenziale in materia di foro competente in materia risarcitoria per i
danni conseguenti alla diffamazione realizzata on line e/o opinare sull’iter
logico seguito nel provvedimento impugnato per affermare la competenza del
Tribunale di Vicenza, apparendo sufficiente evidenziare che i principi di
diritto formulati nella sentenza della Suprema Corte n. 6591/2002 e condivisi
nel provvedimento impugnato rendono “prima facie” sufficientemente fondato
il diritto fatto valere in giudizio sotto il profilo dell’incompetenza del
giudice adito.
2)
Carattere strumentale e anticipatorio della sentenza di merito.
Il
provvedimento impugnato è censurato dal reclamante perché mancherebbe la
correlazione tra la domando di merito promossa (risarcimento del danno
patrimoniale e morale derivante da illecito) e la richiesta cautelare
(eliminazione dal sito Internet degli scritti diffamatori).
Il
motivo di reclamo non si ritiene fondato.
In
via generale, non è vero che il provvedimento d’urgenza, emesso allo scopo di
assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, debba
necessariamente anticipare il contenuto della medesima, Al contrario il
carattere atipico dei provvedimenti contemplati dall’art. 700 cpc consente di
adottare i rimedi ritenuti più idonei, secondo le circostanze, a garantire il
diritto fatto valere e l’effetto ancipatorio della sentenza di merito è solo
uno dei rimedi, da parte della giurisprudenza anche osteggiato, diretti ad
assicurare la tutela interdettale.
Nella
fattispecie controversa poi la denunciata diffamazione realizzata via internet,
ove fosse effettivamente sussistente, perdurando nel tempo, sarebbe suscettibile
di cagionare continui danni alla vittima della diffamazione andando ad aggravare
la lesione al diritto alla reputazione per la cui tutela è stata promossa la
causa di merito. Dunque, al fine di salvaguardare il diritto azionato dal
danneggiato e di non aggravare nel tempo il pregiudizio, la richiesta inibitoria
appare lo strumento più efficace da azionare in via d’urgenza.
3)
Contestazioni sulla documentazione prodotta in lingua inglese.
La
sollevata questione sulla possibilità di valutare il carattere diffamatorio
dello scritto in contestazione, prodotto solo in lingua inglese è superata
dall’avvenuto deposito, in sede di reclamo, delle traduzioni asseverate in
italiano dei documenti originariamente prodotti solo in lingua inglese.
Né
si pone un problema di utilizzabilità di tali atti posto che, ad avviso del
Collegio, le traduzioni asseverate costituiscono un’integrazione della
documentazione in precedenza prodotta e non nuova produzione documentale
utilizzata per prospettare fatti diversi da quelli dedotti nel giudizio
cautelare di prime cure; anzi l’articolo tradotto (doc. 27) consente di meglio
apprezzare lo stile espositivo e il contenuto dello scritto oggetto di censura
nel suo insieme e non limitando il giudizio alle sole parti che erano state
riportate in atto di citazione con la traduzione in italiano.
4)
Fumus Boni Juris.
Per
quanto concerne infine il carattere diffamatorio dell’articolo diffuso via
internet dall’odierno reclamante, ritiene il Collegio che la valutazione
richiesta al Tribunale vada condotta esaminando in modo unitario l’intero
articolo inserito nel sito di Stair Sainty Guy e non limitando l’esame a
singole frasi o parole espunte dal contesto generale.
Si
osserva in proposito che la parte centrale dell’articolo composta dei
paragrafi numerati da 1 a 32 in cui viene ripercorsa la ricerca storica condotta
dal reclamante in merito alla successione alla Corona del Portogallo non e
censurata da Poidimani Rosario che neppure vi viene mai nominato.
Le
critiche si appuntano su una frase della “introduzione” dell’articolo e
sui paragrafi finali dello scritto, numerati dal n. 36 al n. 42, che
rappresentano una minima parte dello testo diffuso e che, sulla base delle
premesse contenute nella parte non censurate del testo, enunciano, come
corollario, la conclusione che il sig. Rosario Poidimani non ha titolo per
considerarsi quale pretendente al trono di Portogallo.
A
prescindere dalla veridicità della tesi diffusa via internet e dalla serietà o
meno della ricerca storica condotta dal suo divulgatore, l’articolo apparso
sul sito del reclamante non ha, ad avviso del Collegio, carattere diffamatorio.
I
principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di azione di
risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa indicano, quale
limite insuperabile perché la critica storica non travalichi in offesa
personale al soggetto oggetto della critica, quello della continenza espressiva
e dell’aggressione ingiustificata alla persona.
Continenza
formale è quella per cui l’esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente.
Bisogna anche considerare che le espressioni o le immagini adoperate nella
narrazione dei fatti non si possono fondare su parametri universali e sicché la
continenza formale deve essere verificata in stretta aderenza al contesto nel
quale deve operare.
Può
anche accadere, peraltro, che la esposizione di fatti determinati (cronaca) sia
resa insieme alle opinioni (critica) di chi la compie, in modo da costituire
allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica.
In
questi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale allo stesso
tempo) non può essere condotta attraverso i soli criteri formali prima
indicati, ma si attenua per lasciare spazio all’interpretazione soggettiva dei
fatti che sono rappresentati e per svolgere le censure che in generale si
vogliono esprimere (Cass. 7628/2002).
La
critica dell’altrui operato, per essere lecita, deve quindi essere esercitata
tramite esposizione di fatti effettuate in modo misurato e pertinente e, qualora
la critica sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essa non devo
risolversi in un attacco personale, ma deve essere giustificata dall’interesse
pubblico alla conoscenza del fatto oggetto di critica (Cass. N. 7628/2002; n.
3477/2000).
L’articolo
oggetto di esame, per quanto concerne la correttezza formale dell’esposizione,
non sembra abbia usato un linguaggio di carattere offensivo: i termini censurati
ed evidenziati in neretto nell’atto di citazione sono vocaboli di uso comune,
non volgari in quanto tali, usati in un contesto appropriato e che non denotano
acrimonia personale nei confronti del soggetto criticato.
Il
termine “idiota” usato al paragrafo 37 non è un epiteto riferito al
Poidimani, ma piuttosto a soggetti terzi che l’autore dello scritto considera
degli “sprovveduti” perché propensi a credere alle rivendicazioni del
resistente che, secondo la tesi del reclamante, sono in modo evidente e palese
infondate. Per tale ragione anche l’uso di un vocabolo non proprio pertinente,
nel contesto complessivo e tenuto conto che l’intento dell’autore é quello
di censurare il comportamento del Poidimani, non sembra aver superato il limite
di pertinenza, cosi come indicato dalla giurisprudenza.
Quanto
al tono complessivo dell’articolo che nel provvedimento impugnato è definito
come “volutamente insinuante, allusivo, ambiguo e suggestionante” pare al
Collegio che quei pochi paragrafi che espressamente fanno riferimento al
Poidimani, lungi dall’essere allusivi, sono al contrario estremamente chiari,
pur se espressi in tono ironico, nell’affermare che le informazioni fornite da
Poidimani su altro sito internet sono non veritiere e ingannevoli e che i titoli
nobiliari di cui lo stesso si fregia non sono riconosciuti dalle associazioni
nobiliari europee.
Che
ciò sia vero a meno non è questione rilevante ai fini di affermare il
contenuto diffamatorio dello scritto che rappresenta divulgazione di una tesi
corrispondente alla libera affermazione del pensiero del sig. Stair Saint Guy,
costituzionalmente garantita.
Le
conclusioni derivanti dalle ricerche storiche riportate nel testo in esame sono
sicuramente frutto di una interpretazione soggettiva dell’autore, che può
essere o meno condivisa, ma che, quando sia espressa senza travalicare i limiti
di continenza espressiva non può essere vietata.
Poiché
non vi é dubbio che il contenuto dell’articolo comporti un discredito alla
credibilità della persona criticata, ai fini di valutare la fondatezza della
pretesa risarcitoria azionata, appare necessario contemperare gli opposti
interessi della salvaguardia della reputazione del Poidimani da un lato e della
libera manifestazione del diritto di critica della controparte.
Siffatto
bilanciamento, secondo la giurisprudenza di legittimità è ravvisabile nella
“pertinenza della critica all’interesse pubblico, cioè nell’interesse
dell’opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto di critica”.
Nella
specie pare al Collegio che sussista un interesse pubblico ad essere informati
sulle vicende riguardanti la persona del resistente.
Dal
punto di vista oggettivo la questione relativa alle vicende dinastiche dei Reali
del Portogallo è argomento di interesse storico e culturale che giustifica una
discussione pubblica e la divulgazione delle diverse opinioni in proposito.
Se
poi il pretendente al trono del Portogallo ritiene che l’articolo censurato
sia idoneo a danneggiare la propria attività di intermediatore finanziario -
come si evince dal contenuto del ricorso ex art. 700 cpc - ciò lascia presumere
che la pretesa acquisizione di titoli nobiliari sia indicata quale credenziale
di affidabilità commerciale il che, anche dal punto di vista soggettivo,
conferisce rilevanza pubblica alla questione trattata perché diretta non solo a
quella ristretta cerchia di persone interessata alle vicende dinastiche delle
Case Reali, ma più in generale a chi voglia assumere informazioni su chi si
presenta come intermediario in affari fondando la propria credibilità anche su
conoscenze altolocate e diritti alla successione reale.
Ritiene
in conclusione il Collegio che, sulla base degli atti, non appaia
sufficientemente comprovato il carattere diffamatorio dell’articolo intitolato
“A Brief risponde to statements made by the supporters of the late Maria Pia
De Saxe-Coburg-Braganca, her grandson Carlos Miguel Berrocal y Blais and her
alleged cognete; Rosario Poidimani in respect of their claims to the throne of
Portugal,” pubblicato sul sito internet www.chivalricorders.org
e dunque che la richiesta cautela non possa essere accolta per la carenza dei
“fumus boni juris” del diritto al risarcimento del danno azionato nella
causa di merito.
Il
provvedimento reclamato va pertanto revocato.
Sulle
spese del presente reclamo verrà disposto nei giudizio di merito.
P.Q.M.
Il
Tribunale di Vicenza, visto l’art. 669 terdecies cpc, in accoglimento del
reclamo depositato in data 24.06.04 da Stair Sainty Guy, REVOCA il provvedimento
ex art. 700 cpc del 4.06.04 emesso dal tribunale di Vicenza nella causa n.
8304/2003 RG e oggetto del presente reclamo.
Spese
al definitivo.
Così deciso in Vicenza il 5.08.04
IL PRESIDENTE
Dott.
GIUSEPPE BOZZA
IL
CANCELLIERE
DEPOSITATO
IN CANCELLERIA IL
IL
CANCELLIERE