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Autorità e Status della Commissione | Principi implicati nello stabilire la validità degli Ordini | Indice

 Principi implicati nello stabilire la validità degli Ordini di Cavalleria [1]

 

1) Ciascuno Stato indipendente e sovrano ha facoltà di creare i propri Ordini o decorazioni di merito e di determinarne gli Statuti. Ma va sottolineato che soltanto alle classi o gradi superiori degli Ordini di Stato moderni, può competere la qualità cavalleresca, nel senso proprio dei termini, sempre che essi siano concessi dalla Corona o dal Capo pro tempore di uno Stato tradizionale.

 

2) Gli Ordini dinastici o di famiglia appartenenti Jure sanguinis a una Casa Sovrana (cioè a quelle case regnanti o ex regnanti il cui rango sovrano venne riconosciuto internazionalmente all’epoca del congresso di Vienna o più tardi) conservano intatta la loro validità storica cavalleresca e nobiliare, indipendentemente da ogni rivolgimento politico. È da ritenersi pertanto giuridicamente ultra vires l’eventuale ingerenza dei nuovi Stati succeduti alle antiche Dinastie, sia sul piano legislativo che su quello amministrativo nei confronti degli Ordini dinastici. Che questi non siano riconosciuti ufficialmente dai nuovi governanti, non inficia la loro validità tradizionale e il loro status , ai fini araldici, cavallereschi e nobiliari.

 

3) è opinione di autorevoli Giuristi che gli ex-Sovrani non abdicatari - la cui posizione è diversa da quella di semplici “pretendenti” - serbino, vita natural durante, la loro qualità di fons honorum” anche per quanto riguarda il gran magistero di quegli Ordini, cosiddetti di Corona, che altrimenti si potrebbero classificare fra quelli di Stato o di merito.

 

4) Benché sia accaduto in passato - molti secoli fa - che semplici privati, di alto rango sociale, abbiano fondato degli Ordini di cavalleria indipendenti, i quali, avendo successivamente raggiunto notevole prestigio, ottennero poi la convalida della Chiesa e dei Principi, tale facoltà di creare si deve ritenere oggi estinta e ai giorni nostri pertanto un Ordine cavalleresco non può ritenersi legittimo se non emana direttamente dal Capo di una casa di riconosciuto rango Sovrano, o si trova per antica costante tradizione sotto il suo patrocinio o la sua protezione.

 

5) L’eventuale riconoscimento di un Ordine da parte di Stati o di Enti superstatali che non abbiano essi stessi i propri Ordini cavallereschi e le cui costituzioni non prevedano il riconoscimento di distinzioni cavalleresche e nobiliari non può essere considerata una sufficiente convalida, giacché la sovranità da cui deriverebbe ha per parte sua rinunciato all’esercizio di ogni giurisdizione in questo campo. Lo status internazionale di un Ordine cavalleresco riposa infatti sulla qualità di fons honorum che, tradizionalmente, si spetta all’autorità dalla quale esso viene concesso, protetto o riconosciuto.

 

6) Il solo Ordine a cui si appartenga attualmente la qualità di “Sovrano” è quello di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, la cui sede fu portata in Roma nel 1834 e il cui Statuto diplomatico internazionale di Potenza non territoriale indipendente è riconosciuto ufficialmente dalla Santa Sede e da numerosi altri Stati.

 


[1] Traduzione tratta da: Barone Prof. Alessandro Monti della Corte, Criteri per l’individuazione degli Ordini cavallereschi, in Rassegna «Il Consiglio di Stato», Atti del Convegno sugli Ordini Cavallereschi, Benevento-Faicchio, 7-8-9 maggio 1971, Roma, Edizioni Italedi, pp. 70-71; pubblicata anche su: Rivista Araldica, VI Congresso Internazionale di Genealogia e Araldica, Anno LX, 1962, pp. 264-265.

Il testo in lingua inglese, pubblicato sulle varie edizioni del Registro, è il seguente:

Principles involved in assessing the validity of Orders of Chivalry

1) Every independent State has the right to create its own Orders or Decorations of Merit and lay down, at will, their particular rules. But it must be made clear that only the higher degrees of these modern State Orders can be deemed of knightly rank, provided they are conferred by the Crown or by the “pro tempore” ruler of some traditional State.

2) The Dynastic (or Family or House) Orders which belong jure sanguinis to a Sovereign House (that is to those ruling or ex-ruling Houses whose sovereign rank was internationally recognised at the time of the Congress of Vienna in 1814 or later) retain their full historical chivalric, nobiliary and social validity, notwithstanding all political changes. It is therefore considered ultra vires of any republican State to interfere, by legislation or administrative practice, with the Princely Dynastic Family or House Orders. That they may not be officially recognised by the new government does not affect their traditional validity or their accepted status in international heraldic, chivalric and nobiliary circles.

3) It is generally admitted by jurists that such ex-sovereigns who have not abdicated have positions different from those of pretenders and that in their lifetime they retain their full rights as “fons honorum” in respect even of those Orders of which they remain Grand Masters which would be classed, otherwise, as State and Merit Orders.

4) Although, at one time - many centuries ago - private people of high standing could and did create some independent Orders of Knighthood, some among which came, in due course, to gain considerable prestige and obtained formal validity from the Church and the Crown, such rights of creation of Orders have long since fallen into desuetude and, nowadays, Orders of Chivalry as we understand the term must always stem from or be - by longstanding uninterrupted tradition - under the protection of Chiefs or of Houses of recognised sovereign rank.

5) The recognition of Orders by States or supranational organisations which themselves do not have chivalric orders of their own, and in whose Constitutions no provisions are made for the recognition of knightly and nobiliary institutions, cannot be accepted as constituting validation by sovereignties, since these particular sovereignties have renounced the exercise of heraldic jurisdiction. The international “status” of an Order of Knighthood rests, in fact, on the rights of fons honorum, which, according to tradition, must belong to the Authority by which this particular Order is granted, protected or recognised.

6) The only recognised Order with the style of “Sovereign” existing nowadays is that of St John of Jerusalem, called of Rhodes, called of Malta, whose international headquarters were transferred to Rome in 1834, and whose international diplomatic “status” as an independent non-territorial power is recognised officially by the Holy See and by many other Governments.