sotto l’Alto
Patronato della
Commissione
Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi
Art.1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA
Con l’Alto Patronato, e l’appoggio della
Commissione Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi (fondata a
Stoccolma nel 1960) è costituita un’associazione a carattere internazionale
denominata: “ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE” (AIOC),
detta pure “AMICI DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEGLI
ORDINI CAVALLERESCHI”- codice fiscale 91021420061.
L’Associazione ha sede in Piazza Caiazzo n.
2 - 20124 MILANO, e potrà istituire sedi secondarie ovunque lo ritenga
opportuno.
Essa non ha scopi di lucro, né di
propaganda politica. Ha durata illimitata ed è regolata dalle norme del Titolo I Cap. III, art. 36 ee segg. del Codice Civile, dalle norme dello stesso Codice per le società in
generale, nonché dal presente statuto.
Essa adottta come proprio emblema la Croce
biforcata d’argento, caricata in cuore dallo stemma della Commissione Internazionale per llo Studio degli Ordini Cavallereschi, e
posta sopra una corona d’alloro.
Art.2 - SCOPO
L’Associazione è un’istituzione culturale,
apolitica, aconfessionale e soprannazionale con i seguenti scopi:
1) riunire gli insigniti di onorificenze cavalleresche o Sistemi
premiali e gli appartenenti agli Ordini cavallereschi;
2) promuovere e tutelare il diritto e il
rispetto delle istituzioni
cavalleresche e dei sistemi
premiali perpetuando la loro funzione morale e civile;
3) mantenere ed accrescere fra i Soci
l’insieme di quei valori spirituali, morali, culturali e sociali, che
rappresentano il comune retaggio e patrimonio di tali Istituzioni e Sistemi;
4) dimostrare particolarmente con l’esempio
offerto dai Soci l’attualità dell’ideale cavalleresco, stimolando all’interno e diffondendo all’esterno dell’Associazione lo
spirito della Cavalleria inteso particolarmente come rispetto della donna e difesa
dei più deboli, degli ammalati, degli anziani e dei poveri; intensificando ogni
forma di assistenza e di tutela sociale ed umanitaria a favore di ogni essere
umano senza distinzione di sesso, di razza e di religione;
5) porsi come punto di riferimento per
quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie
sfaccettature ed espressioni dell’ideale cavalleresco, un sollievo al proprio
disagio.
Tali fini si perseguiranno:
1) elaborando un codice
deontologico al quale dovranno attenersi i Soci;
2) istituendo delegazioni su base
internazionale e nazionale;
3) utilizzando ogni strumento
idoneo alla promozione etico-sociale, come ad esempio: conferenze, congressi, dibattiti,
tavole rotonde, seminari di studi, corsi di orientamento ecc.;
4) organizzando mostre, spettacooli di ogni genere e natura, concerti
musicali, manifestazioni a carattere storico e / o folkloristico, viaggi a
carattere turistico ecc.;
5) istituendo scuole, istituti
collegi, università e gestendo i relativi corsi di studio con iscrizione
preferenziale riservata alle famiglie dei Soci;
6) istituendo e gestendo enti dii carità per il sollievo e la cura dei
bisognosi e degli ammalati, ed una o più case di riposo per gli anziani, con
riserva di posti per le famiglie dei Soci;
7) occupandosi del recupero, della
salvaguardia e della gestione di beni culturali di qualsiasi natura e dei
patrimoni immobiliari appartenenti alle famiglie dei Soci;
8) creando enti di mutuo soccorso
per le necessità dei Soci medesimi;
9) ottenendo convenzioni e sconti
presso qualunque ente pubblico o privato riservati ai Soci;
10) mantenendo rapporti di
reciprocità con associazioni ed organismi nazionali o esteri che si propongano
e perseguano analoghe finalità;
11) pubblicando il periodico “IL
MONDO DEL CAVALIERE - Rivista Internazionale sugli Ordini Cavallereschi”, altri
giornali, riviste, bollettini, periodici e libri, attinenti alle finalità
dell’Associazione;
12) promovendo qualsiasi altra
attività tendente ad un sano impiego del tempo libero.
Il Patrimonio
dell’Associazione è costituito: dalle quote sociali; da elargizioni o
contributi volontari di cittadini, di organismi governativi e non, di
Istituzioni; da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di
persone ed Enti, anche pubblici; dai risultati derivanti dalla gestione.
L’Associazione può accettare beni mobili ed immobili.
Art.4 - SOCI
Il numero dei Soci è illimitato; possono
essere Soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e
condividano gli ideali espressi nel presente statuto. Possono essere Soci anche
Enti e persone giuridiche.
Sono Soci
Fondatori tutti coloro che al 3 marzo 2001 fanno parte dell’Associazione.
Sono Soci onorari coloro che
sono scelti e cooptati dal Consiglio di Presidenza, tra personaggi illustri e
distintisi per meriti politici, civili, militari o culturali. Essi sono
esentati dal pagamento della quota sociale annuale; hanno diritto di
partecipare all’Assemblea senza espressione di voto.
Sono Soci
Ordinari gli Insigni di Onorificenze e Decorazioni provenienti dal
patrimonio premiale di uno Stato Sovrano, oppure gli appartenenti ad Ordini
Cavallereschi elencati nel Registro Internazionale degli Ordini Cavallereschi
edito dalla Commissione Internazionale per lo Studio degli Ordini
Cavallereschi.
Sono Soci
Aggregati coloro che condividono gli ideali dell’Associazione, senza
appartenere ad Ordini cavallereschi, o senza essere insigniti di Onorificenze o
Decorazioni di cui al punto Soci Ordinari.
Tutti i Soci potranno denominarsi anche “Amici
della Commissione Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi”.
Art.5 -
AMMISSIONE
Chi desidera essere ammesso
nell’Associazione, dovrà presentare domanda al Consiglio di Presidenza
indicando e dimostrando la categoria per la quale chiede l’ammissione,
specificando inoltre:
a) cognome, nome,
data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
b) di accettare lo
statuto dell’Associazione.
Se la richiesta è
fatta da Ente o persona giuridica la domanda dovrà contenere le seguenti
indicazioni:
a) la
denominazione e la ragione sociale, la sede e l’attività che ne formano
l’oggetto;
b) la qualità
della persona che ne sottoscrive la domanda;
c) l’organo
sociale che ha autorizzato la domanda.
Alla domanda deve essere unita copia
dell’atto costitutivo e del relativo statuto, nonché la deliberazione
dell’organo sociale di cui alla lettera a) del comma precedente.
Il Consiglio di
Presidenza deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60
(sessanta) giorni dal ricevimento; in mancanza di un provvedimento entro il
termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego
espresso, il Consiglio di Presidenza non è tenuto ad esplicare la motivazione
di detto diniego.
La delibera di
ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei Soci dopo che da
parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento della quota
associativa.
Trascorso un mese
dalla data di comunicazione di ammissione, senza che sia stata versata la quota
associativa, la delibera diventerà inefficace.
Art.6 - RECESSO
DECADENZA ESCLUSIONE
Oltre che nei
casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:
a) che abbia perduto
i requisiti per l’ammissione;
b) che non si
trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Oltre che nei
casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Presidenza essere escluso il
Socio:
a) che non
osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento, oppure le
deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
b) che senza giustificato motivo, non
adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso
l’Associazione.
Art.7 - ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente della Commissione
Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi;
- il Presidente;
- il Vice Presidente Anziano;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale - Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono gratuite e
può competere solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art.8 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è convocata,
anche fuori dalla sede sociale, dal Consiglio di Presidenza per lettera e
mediante avviso affisso nei locali dell’Associazione almeno 8 giorni prima
della data fissata per la seduta.
Nell’avviso
devono essere indicati la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno
dell’adunanza.
L’Assemblea
ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio preventivo e
consuntivo.
Hanno diritto di
intervenire in Assemblea tutti i Soci.
- sulla nomina dei componenti del Consiglio
di Presidenza ad eccezione del Presidente della Commissione Internazionale per
lo Studio degli Ordini Cavallereschi;
- sulla nomina
dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- sullo
scioglimento dell’Associazione;
- sulla
devoluzione del patrimonio che, per disposizione, non potrà che essere devoluto
ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti;
-
sull’istituzione delle sedi secondarie (delegazioni) e sulla nomina dei loro
delegati;
- sulle modifiche dell’Atto costitutivo e
dello statuto;
- sugli indirizzi
e sulle direttive generali dell’Associazione;
- su quant’altro
demandato per legge e/o per statuto dall’Assemblea stessa.
Per le modifiche
del presente statuto è necessaria la maggioranza pari a metà dei Soci più uno.
L’Assemblea è
presieduta dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente Anziano; in
mancanza di entrambi dal Vice Presidente o in mancanza di questi da persona
nominata dall’Assemblea.
Il Segretario
Generale - Tesoriere o persona da lui delegata deve redigere il verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario Generale - Tesoriere.
Il Consiglio di
Presidenza è composto da quattro membri eletti fra i Soci e dal Presidente
della Commissione Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi.
I quattro membri
eletti fra i Soci durano in carica cinque anni; in caso di dimissioni o decesso
di uno dei membri del Consiglio di Presidenza, il Consiglio nella prima
riunione provvede alla sua sostituzione. I membri del Consiglio di Presidenza
così sostituiti durano in carica per la durata residua del Consiglio.
Il Consiglio di
Presidenza elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente Anziano, il
Vice Presidente, il Segretario Generale - Tesoriere.
Il Presidente
della Commissione Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi ha la
firma sociale, e ha il compito di sovrintendere alla vita dell’Associazione e
al Consiglio di Presidenza con lo scopo di garantire la serietà scientifica e
culturale dell’Associazione; egli può nominare dei Consultori con compiti scientifico-culturali
fra gli esperti della materia cavalleresca.
Il Presidente
presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Presidenza.
Il Vice
Presidente Anziano sostituisce il Presidente o il Segretario Generale - Tesoriere
nelle sue funzioni qualora fosse impedito.
Il Vice
Presidente può sostituire il Presidente o il Segretario Generale - Tesoriere in
caso di impedimento del Vice Presidente Anziano.
Il Segretario
Generale - Tesoriere rappresenta l’Associazione in tutti i suoi atti e di
fronte ai terzi, mantiene l’osservanza dello statuto, e cura gli interessi
dell’Associazione; propone all’Assemblea l’istituzione di sedi secondarie
(delegazioni) e dei loro delegati; convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio
di Presidenza; propone la nomina dei Probiviri e può delegare le sue funzioni
al Vice Presidente Anziano o al Vice Presidente.
Egli dirige
inoltre la segreteria, mantiene la corrispondenza, redige i verbali delle
sedute, sovrintende all’Archivio ed alla Biblioteca, inoltre sovrintende
all’amministrazione dell’Associazione, cura la redazione dei bilanci e dei
conti, la riscossione delle entrate e le erogazioni dei fondi, compila gli
inventari dei beni patrimoniali di pertinenza dell’Associazione, riferisce
all’Assemblea sull’andamento finanziario. Ha potere di svolgere autonomamente
tutte le operazioni finanziarie, bancarie e postali nell’interesse
dell’Associazione.
Il Consiglio di
Presidenza può riunirsi anche quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei
suoi membri.
Per la validità
delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza occorre la maggioranza dei
membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente della Commissione Internazionale per lo Studio degli
Ordini Cavallereschi.
Il Consiglio di
Presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti inerenti l’attuazione ed il
raggiungimento degli scopi sociali, essendo ad esso deferito tutto ciò che
secondo la Legge e il presente statuto non sia inderogabilmente demandato
all’Assemblea.
Art.10 - COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è
composto da tre Soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del
Consiglio di Presidenza, dura in carica 3 anni. Verifica periodicamente la
regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione
da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 11 -
PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre
Soci eletti in Assemblea. Dura in carica cinque anni.
Decide
insindacabilmente, entro trenta
giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sulle
controversie che possono avvenire fra i Soci.
Art.12 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L’esercizio
sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni
esercizio il Consiglio di Presidenza procederà alla formazione del bilancio
consuntivo e preventivo.
Gli avanzi netti
di gestione, risultanti dal Bilancio, saranno destinati:
- non meno del 20
% al Fondo Riserva Ordinaria, mai divisibile tra i Soci, sotto qualsiasi forma,
sia durante la vita dell’Associazione che all’atto del suo scioglimento;
- l’eventuale
rimanenza sarà destinata dall’Assemblea ai fini mutualistici ai sensi dell’art.
2536 del Codice Civile.
L’Assemblea può
sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la
totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta interamente ai fondi di
riserva.
Le riserve non
sono ripartibili fra i Soci durante l’esistenza dell’Associazione. Gli
eventuali avanzi netti di gestione, dedotte le riserve previste dalla normativa
vigente, saranno reinvestiti per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art.13 -
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la
maggioranza stabilita dall’art.21 del Codice Civile, e cioè con il voto
favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
L’Assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori e
delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale che dovrà, comunque, essere devoluto a scopi di pubblica
utilità o di beneficenza.
Il Regolamento interno è redatto secondo le
deliberazioni assunte dal Consiglio di Presidenza e viene approvato
dall’Assemblea.
Nel Regolamento interno è contemplata
l’istituzione di sedi secondarie (delegazioni).
Art.15 -
ESCLUSIONI
Per quanto non
stabilito nel presente statuto, valgono le norme contenute nel Codice Civile e
nelle Leggi vigenti.
Milano, 2 gennaio
2001.
Il Presidente della Commissione Internazionale
dott. Pier Felice
degli Uberti
dott. Maria
Loredana Pinotti
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