sotto l’Alto Patronato della

Commissione Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi

 

ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

 

 

STATUTO

 

 

Art.1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Con l’Alto Patronato, e l’appoggio della Commissione Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi (fondata a Stoccolma nel 1960) è costituita un’associazione a carattere internazionale denominata: “ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE” (AIOC), detta pure “AMICI DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI”- codice fiscale 91021420061.

L’Associazione ha sede in Piazza Caiazzo n. 2 - 20124 MILANO, e potrà istituire sedi secondarie ovunque lo ritenga opportuno.

Essa non ha scopi di lucro, né di propaganda politica. Ha durata illimitata ed è regolata dalle norme del Titolo I Cap. III, art. 36 ee segg. del Codice Civile, dalle norme dello stesso Codice per le società in generale, nonché dal presente statuto.

Essa adottta come proprio emblema la Croce biforcata d’argento, caricata in cuore dallo stemma della Commissione Internazionale per llo Studio degli Ordini Cavallereschi, e posta sopra una corona d’alloro.

 

Art.2 - SCOPO

L’Associazione è un’istituzione culturale, apolitica, aconfessionale e soprannazionale con i seguenti scopi:

1) riunire gli insigniti di onorificenze cavalleresche o Sistemi premiali e gli appartenenti agli Ordini cavallereschi;

2) promuovere e tutelare il diritto e il rispetto delle istituzioni cavalleresche e dei sistemi premiali perpetuando la loro funzione morale e civile;

3) mantenere ed accrescere fra i Soci l’insieme di quei valori spirituali, morali, culturali e sociali, che rappresentano il comune retaggio e patrimonio di tali Istituzioni e Sistemi;

4) dimostrare particolarmente con l’esempio offerto dai Soci l’attualità dell’ideale cavalleresco, stimolando all’interno e diffondendo all’esterno dell’Associazione lo spirito della Cavalleria inteso particolarmente come rispetto della donna e difesa dei più deboli, degli ammalati, degli anziani e dei poveri; intensificando ogni forma di assistenza e di tutela sociale ed umanitaria a favore di ogni essere umano senza distinzione di sesso, di razza e di religione;

5) porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell’ideale cavalleresco, un sollievo al proprio disagio.

Tali fini si perseguiranno:

1) elaborando un codice deontologico al quale dovranno attenersi i Soci;

2) istituendo delegazioni su base internazionale e nazionale;

3) utilizzando ogni strumento idoneo alla promozione etico-sociale, come ad esempio: conferenze, congressi, dibattiti, tavole rotonde, seminari di studi, corsi di orientamento ecc.;

4) organizzando mostre, spettacooli di ogni genere e natura, concerti musicali, manifestazioni a carattere storico e / o folkloristico, viaggi a carattere turistico ecc.;

5) istituendo scuole, istituti collegi, università e gestendo i relativi corsi di studio con iscrizione preferenziale riservata alle famiglie dei Soci;

6) istituendo e gestendo enti dii carità per il sollievo e la cura dei bisognosi e degli ammalati, ed una o più case di riposo per gli anziani, con riserva di posti per le famiglie dei Soci;

7) occupandosi del recupero, della salvaguardia e della gestione di beni culturali di qualsiasi natura e dei patrimoni immobiliari appartenenti alle famiglie dei Soci;

8) creando enti di mutuo soccorso per le necessità dei Soci medesimi;

9) ottenendo convenzioni e sconti presso qualunque ente pubblico o privato riservati ai Soci;

10) mantenendo rapporti di reciprocità con associazioni ed organismi nazionali o esteri che si propongano e perseguano analoghe finalità;

11) pubblicando il periodico “IL MONDO DEL CAVALIERE - Rivista Internazionale sugli Ordini Cavallereschi”, altri giornali, riviste, bollettini, periodici e libri, attinenti alle finalità dell’Associazione;

12) promovendo qualsiasi altra attività tendente ad un sano impiego del tempo libero.

 

Art.3 - PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito: dalle quote sociali; da elargizioni o contributi volontari di cittadini, di organismi governativi e non, di Istituzioni; da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti, anche pubblici; dai risultati derivanti dalla gestione. L’Associazione può accettare beni mobili ed immobili.

 

Art.4 - SOCI

Il numero dei Soci è illimitato; possono essere Soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e condividano gli ideali espressi nel presente statuto. Possono essere Soci anche Enti e persone giuridiche.

Sono Soci Fondatori tutti coloro che al 3 marzo 2001 fanno parte dell’Associazione.

Sono Soci onorari coloro che sono scelti e cooptati dal Consiglio di Presidenza, tra personaggi illustri e distintisi per meriti politici, civili, militari o culturali. Essi sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale; hanno diritto di partecipare all’Assemblea senza espressione di voto.

Sono Soci Ordinari gli Insigni di Onorificenze e Decorazioni provenienti dal patrimonio premiale di uno Stato Sovrano, oppure gli appartenenti ad Ordini Cavallereschi elencati nel Registro Internazionale degli Ordini Cavallereschi edito dalla Commissione Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi.

Sono Soci Aggregati coloro che condividono gli ideali dell’Associazione, senza appartenere ad Ordini cavallereschi, o senza essere insigniti di Onorificenze o Decorazioni di cui al punto Soci Ordinari.

Tutti i Soci potranno denominarsi anche “Amici della Commissione Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi”.

 

Art.5 - AMMISSIONE

Chi desidera essere ammesso nell’Associazione, dovrà presentare domanda al Consiglio di Presidenza indicando e dimostrando la categoria per la quale chiede l’ammissione, specificando inoltre:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

b) di accettare lo statuto dell’Associazione.

Se la richiesta è fatta da Ente o persona giuridica la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l’attività che ne formano l’oggetto;

b) la qualità della persona che ne sottoscrive la domanda;

c) l’organo sociale che ha autorizzato la domanda.

Alla domanda deve essere unita copia dell’atto costitutivo e del relativo statuto, nonché la deliberazione dell’organo sociale di cui alla lettera a) del comma precedente.

Il Consiglio di Presidenza deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento; in mancanza di un provvedimento entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio di Presidenza non è tenuto ad esplicare la motivazione di detto diniego.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento della quota associativa.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che sia stata versata la quota associativa, la delibera diventerà inefficace.

 

Art.6 - RECESSO DECADENZA ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Presidenza essere escluso il Socio:

a) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

b) che senza giustificato motivo, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione.

 

Art.7 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- l’Assemblea dei Soci;

- il Consiglio di Presidenza;

- il Presidente della Commissione Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi;

- il Presidente;

- il Vice Presidente Anziano;

- il Vice Presidente;

- il Segretario Generale - Tesoriere;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e può competere solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

 

Art.8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale, dal Consiglio di Presidenza per lettera e mediante avviso affisso nei locali dell’Associazione almeno 8 giorni prima della data fissata per la seduta.

Nell’avviso devono essere indicati la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno dell’adunanza.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci.

L’Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 Codice Civile

- sulla nomina dei componenti del Consiglio di Presidenza ad eccezione del Presidente della Commissione Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi;

- sulla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

- sullo scioglimento dell’Associazione;

- sulla devoluzione del patrimonio che, per disposizione, non potrà che essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti;

- sull’istituzione delle sedi secondarie (delegazioni) e sulla nomina dei loro delegati;

 - sulle modifiche dell’Atto costitutivo e dello statuto;

- sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione;

- su quant’altro demandato per legge e/o per statuto dall’Assemblea stessa.

Per le modifiche del presente statuto è necessaria la maggioranza pari a metà dei Soci più uno.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente Anziano; in mancanza di entrambi dal Vice Presidente o in mancanza di questi da persona nominata dall’Assemblea.

Il Segretario Generale - Tesoriere o persona da lui delegata deve redigere il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale - Tesoriere.

 

Art.9 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto da quattro membri eletti fra i Soci e dal Presidente della Commissione Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi.

I quattro membri eletti fra i Soci durano in carica cinque anni; in caso di dimissioni o decesso di uno dei membri del Consiglio di Presidenza, il Consiglio nella prima riunione provvede alla sua sostituzione. I membri del Consiglio di Presidenza così sostituiti durano in carica per la durata residua del Consiglio.

Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente Anziano, il Vice Presidente, il Segretario Generale - Tesoriere.

Il Presidente della Commissione Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi ha la firma sociale, e ha il compito di sovrintendere alla vita dell’Associazione e al Consiglio di Presidenza con lo scopo di garantire la serietà scientifica e culturale dell’Associazione; egli può nominare dei Consultori con compiti scientifico-culturali fra gli esperti della materia cavalleresca.

Il Presidente presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Presidenza.

Il Vice Presidente Anziano sostituisce il Presidente o il Segretario Generale - Tesoriere nelle sue funzioni qualora fosse impedito.

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente o il Segretario Generale - Tesoriere in caso di impedimento del Vice Presidente Anziano.

Il Segretario Generale - Tesoriere rappresenta l’Associazione in tutti i suoi atti e di fronte ai terzi, mantiene l’osservanza dello statuto, e cura gli interessi dell’Associazione; propone all’Assemblea l’istituzione di sedi secondarie (delegazioni) e dei loro delegati; convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Presidenza; propone la nomina dei Probiviri e può delegare le sue funzioni al Vice Presidente Anziano o al Vice Presidente.

Egli dirige inoltre la segreteria, mantiene la corrispondenza, redige i verbali delle sedute, sovrintende all’Archivio ed alla Biblioteca, inoltre sovrintende all’amministrazione dell’Associazione, cura la redazione dei bilanci e dei conti, la riscossione delle entrate e le erogazioni dei fondi, compila gli inventari dei beni patrimoniali di pertinenza dell’Associazione, riferisce all’Assemblea sull’andamento finanziario. Ha potere di svolgere autonomamente tutte le operazioni finanziarie, bancarie e postali nell’interesse dell’Associazione.

Il Consiglio di Presidenza può riunirsi anche quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza occorre la maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi.

Il Consiglio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti inerenti l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, essendo ad esso deferito tutto ciò che secondo la Legge e il presente statuto non sia inderogabilmente demandato all’Assemblea.

 

Art.10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio di Presidenza, dura in carica 3 anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

 

Art. 11 - PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti in Assemblea. Dura in carica cinque anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sulle controversie che possono avvenire fra i Soci.

 

Art.12 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Presidenza procederà alla formazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Gli avanzi netti di gestione, risultanti dal Bilancio, saranno destinati:

- non meno del 20 % al Fondo Riserva Ordinaria, mai divisibile tra i Soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’Associazione che all’atto del suo scioglimento;

- l’eventuale rimanenza sarà destinata dall’Assemblea ai fini mutualistici ai sensi dell’art. 2536 del Codice Civile.

L’Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta interamente ai fondi di riserva.

Le riserve non sono ripartibili fra i Soci durante l’esistenza dell’Associazione. Gli eventuali avanzi netti di gestione, dedotte le riserve previste dalla normativa vigente, saranno reinvestiti per il raggiungimento degli scopi sociali.

 

Art.13 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza stabilita dall’art.21 del Codice Civile, e cioè con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. L’Assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale che dovrà, comunque, essere devoluto a scopi di pubblica utilità o di beneficenza.

 

Art. 14 - REGOLAMENTO

Il Regolamento interno è redatto secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio di Presidenza e viene approvato dall’Assemblea.

Nel Regolamento interno è contemplata l’istituzione di sedi secondarie (delegazioni).

 

Art.15 - ESCLUSIONI

Per quanto non stabilito nel presente statuto, valgono le norme contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti.

 

Milano, 2 gennaio 2001.

 

Il Presidente della Commissione Internazionale

per lo Studio degli Ordini Cavallereschi

dott. Pier Felice degli Uberti

 

Il Segretario Generale – Tesoriere

dott. Maria Loredana Pinotti

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